Bollette luce e gas: prezzi alti ma in calo, dal 1° aprile riduzioni anche per chi è nel mercato libero 

Le bollette di luce e gas scendono nel secondo trimestre 2022 ma il conto rimane molto alto. Lo fa l’Arera: la famiglia italiana media pagherà 1.652 euro in un anno – dal  1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 – per il gas , il 71% in più dei 12 mesi precedenti. Nel caso dell’elettricità la spesa annuale sale a 948 euro, +83% . Questo è il triste bilancio dell’impennata registrata dal gas, necessario per produrre il 60% dell’elettricità che consumiamo, per effetto della ripresa post-Covid prima e della guerra in Ucraina poi.

Il governo è intervenuto contro la speculazione sui mercati del gas. E questo ha consentito ad Arera di ridurre come annunciato, nel secondo trimestre, le bollette. La principale novità – questa volta – è che la riduzione interesserà sia i consumatori che sono ancora rimasti nel mercato tutelato (i cui prezzi sono appunto fissati ogni trimestre dell’Autorità) sia, in parte, chi è passato al mercato libero (dove i prezzi sono invece stabiliti tra le parti).

Bollette della luce, un calo del 10,2%

La bolletta elettrica per le famiglie in maggior tutela registra la prima riduzione da 18 mesi. La discesa dell’elettricità, che ha registrato un picco di 587,67 €/MWh l’8 marzo, è dovuta in parte dal blocco degli oneri di sistema finanziato dallo Stato con il decreto del 1 marzo (3 miliardi che si sono sommati ai precedenti 1,8 già stanziati) e in parte dalle tariffe di rete rimaste invariate. Soprattutto è diminuito dell’8,9% il prezzo dell’energia e in piccola parte al costo del dispacciamento. Dal 1 aprile Dal 1° aprile 2022, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 41,34 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Bollette del gas, un calo del 10%

Il caso del gas è più articolato. “In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici – afferma Stefano Besseghini, presidente di ARERA – e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l’Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato”.

E così l’Autorità ha modificato una componente tariffaria, riducendo i costi del gas a vantaggio di tutti i clienti (sia sul mercato vincolato che su quello libero) e che si applica per tutti coloro che non superano 5 kilo metri cubi di consumo annuo. In classe perciò le piccole imprese. Il già citato decreto di marzo ha inoltre ridotto l’Iva sul gas al 5% per i mesi di aprile, maggio e giugno. Ciò ha consentito di “alleggerire la bolletta per quasi 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di imprese”, afferma l’Authority.

Bollette luce e gas, bonus ampliati

Tra gli altri interventi decisi dal governo e attuati dall’Arera vi è il potenziamento del bonus sociale per 1,2 milioni di famiglie in più. Ciò è reso possibile dalle coperture finanziarie (400 milioni) garantite per coprire il costo dell’ampliamento del limite Isee dal 1 aprile al 31 dicembre 2022. Il tetto Isee è passato da 8.265 a 12.000 euro che diventano 20.000 se si tratta di famiglie con più di 3 figli. Per accedere al bonus bisogna chiedere l’Isee all’Inps o a un Caf e lo sconto arriverà direttamente in bolletta. Le famiglie che ne potranno usufruire sono diventate 3 milioni per il bonus elettrico e 2 milioni per il bonus gas.

Ristrutturazioni edilizie

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Di seguito riportiamo il link al sito dell’ Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36

Nuove detrazioni fiscali

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110%

 

13/05/2020 – Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica. 

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
 
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato stasera dal Consiglio dei Ministri.

Ma vediamo come saranno i nuovi ecobonus e sismabonus al 110%, stando all’ultima bozza del decreto.
 

Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
 
b) caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
 
c) caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Potrà usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico di una o due classi.
 
Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

Superbonus al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore).

Il Superbonus 110% può inglobare gli interventi agevolati con l’ecobonus

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
 
Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

Sismabonus 110%  

Sale al 110% l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020  e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:
– i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
– i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) e a 
– i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).

Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.

Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%
 

Superbonus 110%, prima casa e condomìni

Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
 

Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione

Stando all’ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
  
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.
 
L’ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà indicato nel testo definitivo del decreto.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.
 

Gli altri bonus per gli edifici

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.

 

Fonte: Edilportale